Sez. 4, Sentenza n. 875 del 22/08/1989 Cc. (dep. 27/09/1989) Rv. 182169 - 01
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO NEL CORSO DELLA DETENZIONE - ESITO DELLA OSSERVAZIONE SCIENTIFICA - INSUFFICIENZA - PRECEDENTI PENALI E VITA ANTEATTA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CASO DI SPECIE.*
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - COMPORTAMENTO NEL CORSO DELLA DETENZIONE - ESITO DELLA OSSERVAZIONE SCIENTIFICA - INSUFFICIENZA - PRECEDENTI PENALI E VITA ANTEATTA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CASO DI SPECIE.*
In tema di misure alternative alla detenzione, per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, al fine dell'applicazione della misura (alternativa) della semilibertà, debbono essere presi in considerazione, oltreché il comportamento mantenuto dall'interessato durante la detenzione e l'esito della osservazione scientifica, in relazione al trattamento recuperatorio accettato, anche i precedenti penali e, in genere, il comportamento anteriore alla condanna. (fattispecie di rigetto dell'istanza per l'applicazione del regime di semilibertà sul presupposto che, a un positivo comportamento nel luogo di detenzione, si opponevano la gravità dei reati commessi (associazione per delinquere nello spaccio di stupefacenti e spaccio degli stessi) e, in genere, la vita anteatta). (Conf mass n 174872, ed ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)