Sez. 1, Sentenza n. 4016 del 04/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174872 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - PRECEDENTI PENALI E, IN GENERE, COMPORTAMENTO ANTERIORE ALLA CARCERAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - PRECEDENTI PENALI E, IN GENERE, COMPORTAMENTO ANTERIORE ALLA CARCERAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In tema di ammissione facoltativa al regime di semilibertà, il fatto che la legge accordi fiducia al soggetto e, quali siano stati i suoi trascorsi, si preoccupi unicamente di un suo eventuale evolversi verso la socialità, non significa che si debba prescindere del tutto dai suoi precedenti penali e, in genere, dal suo comportamento anteriore alla carcerazione. Tali elementi, tuttavia, devono essere considerati in relazione ai dati comportamentali eventualmente maturati durante il trattamento carcerario ed alla conclusiva valutazione degli stessi circa i risultati raggiunti sul piano della specializzazione, i quali giustifichino il ricorso alla misura alternativa in esame unitamente alla ricorrenza dell'ulteriore e necessario presupposto, previamente da prospettare e dimostrare, costituito dall'attività lavorativa, istruttiva o comunque utile al reinserimento sociale. (V mass n 169878; (V mass n 168457).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)