Sez. 2, Sentenza n. 32494 del 07/07/2010 Cc. (dep. 30/08/2010) Rv. 248188 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Giudice del giudizio immediato - Nullità della notificazione del decreto - Restituzione atti al G.i.p. - Misura cautelare - Rinnovazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
La misura cautelare applicata dal tribunale che successivamente dichiari la nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notificazione, con conseguente restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, non deve essere rinnovata, non potendosi ritenere che sia stata emessa da un giudice incompetente, atteso che la nullità della notificazione non determina la invalidità dell'atto di impulso che ha dato luogo al giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)