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Sez. 6, Sentenza n. 34786 del 21/04/2008 Cc. (dep. 08/09/2008) Rv. 241401 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per difetto di notifica - Decorrenza "ex novo" dei termini di durata massima - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241401-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato per un difetto di notifica, perchè la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)