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Sez. L, Sentenza n. 4105 del 28/04/1987 (Rv. 452883 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - REQUISITI - CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CRITERI AD OPERA DEL COMITATO NAZIONALE FORENSE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DELIBERA DEL COMITATO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452883-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - REQUISITI - CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CRITERI AD OPERA DEL COMITATO NAZIONALE FORENSE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DELIBERA DEL COMITATO - CONSEGUENZE.*

Con riguardo al requisito per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di avvocati e procuratori, a differenza della disciplina posta dagli artt. 2 legge 8 gennaio 1952 n. 6 ed 1 legge 25 febbraio 1963 n. 289, la quale fa unicamente riferimento al presupposto della continuità dell'Esercizio della libera professione senza ancorarla ad un indice quantitativo dell'attività giudiziaria svolta dall'iscritto, la legge 22 luglio 1975 n. 319, all'art. 2, ha previsto che il comitato dei delegati della cassa stessa, sentito il consiglio nazionale forense, determini i criteri per accertare quali siano gli iscritti che esercitino la libera professione con carattere di continuità. Ne consegue che la delibera del detto comitato, la quale prevede, come requisito per l'iscrizione, il patrocinio da parte dell'avvocato o del procuratore di almeno cinque cause nuove per ogni anno, si riferisce unicamente al periodo successivo alla delibera stessa ed è inapplicabile a situazioni pregresse, per le quali deve farsi unicamente riferimento al requisito della continuità dell'Esercizio della libera professione alla luce della previgente disciplina. (V 469/85, mass n 438682).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)