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Sez. L, Sentenza n. 469 del 28/01/1985 (Rv. 438682 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CREDITO CONTRIBUTIVO ANNUALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438682-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CREDITO CONTRIBUTIVO ANNUALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

Il credito contributivo annuale della cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori, prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 576 (i cui artt. 17 e 19, in tema di modalità di accertamento e di assoggettamento di detto credito a prescrizione decennale, come l'analoga disposizione dell'art. 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153, per le assicurazioni generali obbligatorie, non spiegano effetti retroattivi), si prescrive con il decorso di cinque anni, atteso che l'Obbligo contributivo, in Mancanza di diversa disposizione di legge, va ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto si traduce in una prestazione periodica, dipendente da un'unico rapporto, che si concreta in versamenti autonomi e distinti per ogni correlata scadenza. Il suddetto termine quinquennale, poi, decorre, sempre nell'ambito di operatività della normativa previgente alla citata legge del 1980, dal mese di settembre successivo all'individuazione ed iscrizione in via provvisoria dell'obbligato, in considerazione del fatto che, entro tale mese la cassa ha il potere-dovere di quantificare il reddito dell'iscritto medesimo, mediante le informazioni trasmesse dagli uffici delle imposte. (V 4678/82, mass n 422620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 21, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)