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Sez. F - , Sentenza n. 45316 del 10/08/2023 Ud. (dep. 10/11/2023) Rv. 285532-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid 19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo posta elettronica certificata - Certificato elettronico scaduto - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285532-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 26 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)