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Sez. 5, Sentenza n. 4333 del 27/11/2024 Ud. (dep. 03/02/2025) Rv. 287644-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Regime transitorio ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione proposta per via telematica - Mancanza di firma digitale del difensore - Verifica - Accertamento della carenza dei requisiti essenziali di esistenza dell'atto - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287644-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)