Sez. 4, Sentenza n. 9927 del 02/03/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179374 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - GIUDICE ISTRUTTORE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITÀ - INSANABILE IN GENERE - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA - NECESSITÀ DELLA RICUSAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - GIUDICE ISTRUTTORE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITÀ - INSANABILE IN GENERE - ESCLUSIONE - INCOMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA - NECESSITÀ DELLA RICUSAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La partecipazione al collegio giudicante del magistrato che ha emesso l'ordinanza di rinvio a giudizio non determina la nullità di cui all'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., in quanto non sussiste difetto di capacità generica del giudice all'Esercizio della funzione giurisdizionale, bensì incompatibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 61, comma secondo cod. proc. pen., sanabile se non sia stata proposta dichiarazione di ricusazione nei termini e nelle forme prescritte. (Conf mass n 170716).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)