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Sez. 2, Sentenza n. 9190 del 27/04/1985 Ud. (dep. 17/10/1985) Rv. 170716 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - GIUDICE ISTRUTTORE PARTECIPANTE AL DIBATTIMENTO - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170716-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - GIUDICE ISTRUTTORE PARTECIPANTE AL DIBATTIMENTO - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*

La partecipazione al collegio giudicante del magistrato che ha emesso l'ordinanza di rinvio a giudizio non determina la nullità di cui all'art. 1 e capoverso cod. proc. pen., in quanto non sussiste difetto di capacità generica del giudice allo Esercizio della funzione giurisdizionale, bensì incompatibilità dello stesso, a sensi dell'art. 61 comma secondo cod. proc. pen., sanabile se non sia stata proposta dichiarazione di ricusazione nei termini e nelle forme prescritte. (V mass n 169103, e ivi citate; (V mass n 165429, e ivi citate; (Conf mass n 167720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)