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Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 05/08/1968 (Rv. 335447 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - IN GENERE - ECCEZIONI PER RAPPORTI EXTRACARTOLARI CON IL PORTATORE - OPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335447-01

TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - IN GENERE - ECCEZIONI PER RAPPORTI EXTRACARTOLARI CON IL PORTATORE - OPPONIBILITA.*

L'art. 21 della legge cambiaria, disponendo che colui contro il quale e promossa l'Azione cambiaria non puo opporre al portatore le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con i precedenti possessori del titolo, fa implicitamente salva l'opponibilita delle eccezioni extracartolari attinenti ai rapporti intercorsi fra il debitore e lo stesso portatore.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)