Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 05/08/1968 (Rv. 335447 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - IN GENERE - ECCEZIONI PER RAPPORTI EXTRACARTOLARI CON IL PORTATORE - OPPONIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - IN GENERE - ECCEZIONI PER RAPPORTI EXTRACARTOLARI CON IL PORTATORE - OPPONIBILITA.*
L'art. 21 della legge cambiaria, disponendo che colui contro il quale e promossa l'Azione cambiaria non puo opporre al portatore le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con i precedenti possessori del titolo, fa implicitamente salva l'opponibilita delle eccezioni extracartolari attinenti ai rapporti intercorsi fra il debitore e lo stesso portatore.*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)