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Sez. 1, Sentenza n. 6275 del 30/03/2004 (Rv. 571652 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI | Art. 21 legge cambiaria - Contenuto - Applicabilità in caso di coincidenza del prenditore con il traente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571652-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI

L'art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest'ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell'onere della prova della sussistenza del credito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)