Sez. L, Ordinanza n. 166 del 23/03/1989 (Rv. 462278 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI DIFFERIMENTO DELLA DELIBAZIONE DI TALE ECCEZIONE, RITENUTA PRIMA FACIE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, ALLA DECISIONE DEL MERITO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI DIFFERIMENTO DELLA DELIBAZIONE DI TALE ECCEZIONE, RITENUTA PRIMA FACIE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, ALLA DECISIONE DEL MERITO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'impugnabilità con regolamento di Competenza si ha decisione sulla Competenza, resa implicitamente, nel caso in cui essendo insorta tra le parti la questione di Competenza il giudice disponga espressamente soltanto in ordine alla prosecuzione del giudizio, sempre che tale provvedimento si ponga in rapporto di incompatibilità con l'eventuale Determinazione di differire tale questione unitamente alla decisione del merito della causa. Consegue che non è ammissibile il regolamento di Competenza nel caso in cui il giudice si limiti ad operare una prima valutazione di non manifesta fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, differendo la piena delibazione della stessa alla decisione del merito. (V 8172/87, mass n 455804; (V 4609/84, mass n 436530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)