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Sez. 3, Sentenza n. 4609 del 02/08/1984 (Rv. 436530 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MANCATA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLE PROVE - DECISIONE IMPLICITA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1984-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436530-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - MANCATA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLE PROVE - DECISIONE IMPLICITA SULLA COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

Poiché il regolamento di Competenza è ammissibile contro i provvedimenti contenenti, indipendentemente dalla Forma adottata, una decisione, sia pure implicita, sulla Competenza, è impugnabile con tale mezzo l'ordinanza con cui il giudice adito senza provvedere sull'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, ammetta le prove richieste e, quindi, esplichi attività istruttoria, univocamente indicativa, in assenza di esplicita riserva in contrario, del convincimento circa la propria Competenza. (V 764/79, mass n 396946; (V 491/77, mass n 384042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)