Sez. 1, Sentenza n. 4438 del 06/07/1988 (Rv. 459412 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE EX ART. 20, PRIMO COMMA, LEGGE 22 OTTOBRE 1972 N. 865 - OCCUPAZIONE SUCCESSIVA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - SCADENZA DEL TERMINE EX ART. 20, PRIMO COMMA, LEGGE 22 OTTOBRE 1972 N. 865 - OCCUPAZIONE SUCCESSIVA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Il decreto autorizzativo dell'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare, ai sensi dell'art. 20 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, perde efficacia, e consente quindi al privato di insorgere con Azione di reintegrazione contro lo spossessamento successivamente attuato dall'amministrazione (il quale viene ad assumere il carattere di attività materiale di natura privatistica), qualora, entro tre mesi dalla sua emanazione, non segua la "occupazione", cioè l'effettiva e completa immissione nel possesso, con l'acquisizione della disponibilità del bene. Tale inefficacia, pertanto, non resta esclusa dal fatto che, entro quel termine, l'amministrazione abbia posto in essere un mero inizio d'esecuzione del provvedimento, né dalla circostanza che la presa di possesso sia impedita da una resistenza arbitraria del privato (superabile da parte dell'amministrazione con il ricorso a mezzi di polizia). (V 3380/82, mass n 421359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)