Sez. U, Sentenza n. 3380 del 03/06/1982 (Rv. 421359 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO SUCCESSIVA ALLA INTERVENUTA INEFFICACIA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DI TALE BENE EX ART. 20 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA ATTUAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE DI UN FONDO PRIVATO SUCCESSIVA ALLA INTERVENUTA INEFFICACIA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DI TALE BENE EX ART. 20 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA ATTUAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE PER EFFETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA.*
L'acquisizione del possesso di un fondo privato, che sia posta in essere dall'amministrazione dopo che il decreto d'occupazione d'urgenza di tale bene sia divenuto inefficace, a norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per l'inutile decorso del termine di tre mesi senza che l'occupazione stessa sia stata attuata, integra un'attività materiale dell'amministrazione medesima, di natura privatistica, in quanto non più riconducibile al suddetto provvedimento autoritativo, e, pertanto, legittima il privato all'esperimento di Azione di reintegrazione davanti al giudice ordinario. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui quel decreto d'occupazione non sia stato attuato, dopo un tempestivo inizio di esecuzione, in conseguenza dell'opposizione violenta del proprietario, tenuto conto che l'indicata inefficacia va esclusa solo nel caso di un'effettiva e completa apprensione del bene, nel termine di tre mesi, e che questa, nonostante l'opposizione del privato, può essere ottenuta dall'amministrazione avvalendosi dei mezzi di polizia. (V 3306/79, mass n 399702; (V 2642/73, mass n 366122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)