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Sez. 4, Sentenza n. 11487 del 01/06/1989 Ud. (dep. 04/09/1989) Rv. 181984 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - NECESSITÀ - CAPO O PUNTO NON DEVOLUTO IN GRAVAME - ANNULLAMENTO CON RINVIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181984-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - NECESSITÀ - CAPO O PUNTO NON DEVOLUTO IN GRAVAME - ANNULLAMENTO CON RINVIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di cause di Estinzione del reato, va giudicata inammissibile, in Cassazione, la questione - di merito - relativa alla natura delle lesioni subite dalla persona offesa, anche se dedotta al fine di invocare l'applicazione di sopravvenuto decreto di amnistia che abbia discriminato l'Estinzione del reato in relazione alla natura delle lesioni, qualora la questione medesima non sia stata devoluta, con i motivi di appello, al giudice di secondo grado, posto che, sul punto, la sentenza resa in prime cure ebbe, a seguito dell'acquiescenza della parte, a conseguire forza di giudicato. Invero, qualora la Corte di Cassazione annullasse, sul punto, con rinvio al giudice del gravame per l'accertamento di merito, questi non potrebbe esaminare la questione de qua per non essere stata devoluta con i motivi di appello, secondo il principio generale tantum devolutum quantum appellatum. (fattispecie in tema di delitto di lesione personale colposa grave con indebolimento permanente (ex artt. 590 - 582 - 583, comma primo n. 2 cod. pen.) a seguito di infortunio sul lavoro giudicato in primo grado prima della emanazione del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865; il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di appello con trasmissione degli Atti al giudice del merito, al fine di accertare la insussistenza del postumo invalidante (in ordine al quale non vi fu gravame), ostativo all'applicazione della sopravvenuta causa di Estinzione del reato). (Conf mass n 148772, prima parte; (Conf mass n 141801, prima parte; (Conf mass n 160676, seconda parte; (Conf mass n 138310, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)