Sez. 2, Sentenza n. 4269 del 16/01/1981 Ud. (dep. 09/05/1981) Rv. 148772 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ESAME PREGIUDIZIALE DI ATTENUANTI NON RICHIESTE NEI MOTIVI DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ESAME PREGIUDIZIALE DI ATTENUANTI NON RICHIESTE NEI MOTIVI DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice di appello di pronunciarsi su una causa estintiva del reato comporta necessariamente la valutazione sia del fatto reato nel suo nomen iuris che delle condizioni soggettive dell'imputato le quali consentano la applicazione della causa estintiva. La rilevabilita di ufficio di tale causa di non punibilita esclude la possibilita di altre indagini che esulino dai limiti della devoluzione, determinata dalla presentazione di motivi ammissibili. Pertanto, non e consentita al giudice di appello la valutazione non richiesta di attenuanti alla cui esistenza sia subordinata la applicazione della causa estintiva. (Conf mass n 141801, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)