Sez. L, Sentenza n. 18414 del 27/08/2014 (Rv. 632313 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI | Licenziamento disciplinare - Art. 25, comma 5, lett. d), c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Tipizzazione delle condotte rilevanti - Esclusione - Interpretazione - Principio di proporzionalità - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, l'art. 25, comma 5, lett. d), del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 maggio 1995 non contiene una tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, ma riproduce, sostanzialmente, la formula della giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. Ne consegue che nell'interpretazione della norma deve tenersi conto del principio generale dell'applicazione della sanzione secondo la gravità dell'infrazione, che informa l'intero sistema disciplinare nel rapporto di lavoro, e ciò anche in forza dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'applicabilità ai dipendenti pubblici dell'art. 2106 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 25 com. 5 n. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)