Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017 (Rv. 643273 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Art. 67 del c.c.n.l. Ministeri del 28 maggio 2004 - Condanna penale passata in giudicato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, l'art. 67 del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 28 maggio 2004 legittima il licenziamento disciplinare, non solo in caso di condanna definitiva per fatti di reato non connessi alla prestazione dell’attività lavorativa, nelle ipotesi di cui alla lett. h) del comma 5 ed alla lett. e) del comma 6, ma anche per fatti che, ai sensi della lett. d) del comma 6, costituendo, o meno, illeciti di rilevanza penale, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)