diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 20214 del 16/06/2026 (Rv. 678937-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Anticipazione del giudizio - Presupposti - Manifestazione inequivoca del convincimento al di fuori delle proprie funzioni - Necessità - Valutazioni funzionali allo svolgimento del processo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678937-02

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Ai fini della ricusazione del giudice ex artt. 51, n. 4 e 52 c.p.c., l'anticipazione del giudizio è configurabile in presenza di una manifestazione inequivoca e oggettiva del proprio convincimento al di fuori delle proprie funzioni, tale da rivelare una definitiva presa di posizione del giudice sul merito della controversia, anticipandone gli esiti; restano escluse da tale ambito le valutazioni funzionali allo svolgimento del processo e non indicative di una presa di posizione definitiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse anticipazione del giudizio il richiamo del giudice alla sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice, in quanto diretto unicamente a rappresentare il fatto storico della firma e i possibili rischi processuali ad essa connessi).

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)