Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24934 del 24/11/2014 (Rv. 633253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Pronuncia di precedenti sfavorevoli in danno della stessa parte - Grave inimicizia, anticipazione del giudizio o cognizione in altro grado - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Ai fini della ricusazione del giudice civile ex artt. 51, primo comma, nn. 3 e 4, e 52 cod. proc. civ., non costituisce grave inimicizia, né espressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia e neppure cognizione di essa in altro grado la pronunzia di precedenti provvedimenti sfavorevoli, quand'anche ritenuti erronei o manifestamente tali, resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte, ove non si alleghi e si provi l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione diverse ed esterne alla causa, che si fondino su dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, potendo quest'ultima costituire unicamente un elemento sintomatico della sussistenza del presupposto di fatto rilevante per la ricusazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)