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Sez. 1, Sentenza n. 23266 del 31/10/2014 (Rv. 633126 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Terreno oggetto di sconfinamento rispetto a fondo legittimamente occupato - Occupazione "usurpativa" - Configurabilità - Conseguenze sul termine prescrizionale della relativa domanda risarcitoria.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633126-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Ha natura usurpativa, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione di un terreno per sconfinamento da aree legittimamente occupate nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica, atteso che la facoltà di espropriare beni attigui a quelli compresi nel programma di esproprio postula l'espressa indicazione nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità o l'adozione di un successivo provvedimento motivato, integrativo della predetta dichiarazione. Ne consegue che la carenza di potere espropriativo determina l'illegittimità "ab origine" dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, impedendo, altresì, la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo così occupato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)