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Sez. 1, Sentenza n. 13023 del 27/05/2010 (Rv. 613154 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione usurpativa - Irreversibile trasformazione del fondo - Illecito permanente - Configurabilità - Conseguenze - Azione di risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613154-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora la P.A. proceda all'occupazione delle aree e le trasformi irreversibilmente con l'esecuzione di opere, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (c.d. occupazione usurpativa), la carenza del potere espropriativo determina l'illegittimità "ab origine" dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, che impedisce la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)