diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1198 del 24/04/1971 (Rv. 351350 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA NON RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - AUTORIZZAZIONE RATIFICATA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351350-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SINDACO - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA NON RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - AUTORIZZAZIONE RATIFICATA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*

Difetta di legittimazione processuale il comune, il cui sindaco si sia costituito in giudizio con autorizzazione della giunta municipale che non risulti poi ratificata dal consiglio comunale. E, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto in base ad autorizzazione della giunta municipale, non seguita da ratifica da parte del consiglio comunale, ancorche il sindaco sia stato regolarmente autorizzato al giudizio ma limitatamente alle pregresse fasi di merito. (V 3293'69, mass n 343326' 2962'69, mass n 342839).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)