Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 04/02/1993 (Rv. 480727 - 01)
Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione | Disciplina - Delibere affette da radicale nullità od inesistenza - Inapplicabilità - Nullità od inesistenza - Denuncia in ogni tempo da qualsiasi interessato - Ammissibilità.
Associazioni e fondazioni - Associazioni riconosciute - Assemblea - Deliberazioni - Impugnazione, annullamento e sospensione
Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 21, Cod. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)