Sez. U, Sentenza n. 891 del 29/01/1994 (Rv. 485153 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere | Alloggi in cooperative fruenti del contributo statale anteriormente alla stipula dei contratti individuali di mutuo edilizio - Poteri della commissione istituita presso il ministero dei lavori pubblici - Repressione degli abusi e irregolarità commesse dai singoli soci - Inclusione - Appropriazione di beni comuni o assegnati in via esclusiva ed altri soci - Giurisdizione amministrativa - Configurabilità.
Edilizia popolare ed economica - Cooperative edilizie - In genere
In materia di alloggi in cooperativa fruente di contributo statale, che non abbia ancora provveduto alla stipula dei contratti individuali di mutuo edilizio, i poteri che l'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 affida alla speciale Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici riguardano non solo la cognizione delle controversie riguardanti i limiti della prenotazione e dell'assegnazione degli alloggi, nonché, in generale, i rapporti fra soci e cooperativa, ma anche la repressione degli abusi e delle irregolarità commesse dai singoli soci, ivi compresa l'appropriazione di beni comuni o assegnati in via esclusiva ad altri soci, con la conseguenza che anche le controversie relative a tali ultimi comportamenti restano sottratte alla giurisdizione ordinaria ed affidate a quella amministrativa in sede di impugnazione delle deliberazioni delle deliberazioni delle dette Commissioni.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)