Sez. U, Sentenza n. 9350 del 23/09/1997 (Rv. 508172 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Cooperativa fruente del contributo statale - Periodo anteriore alla stipula dei contratti individuali di mutuo edilizio - Controversia fra soci relativa all'illegittima appropriazione da parte di uno di essi di porzione dell'immobile sociale destinata all'uso comune - Giurisdizione del giudice amministrativo secondo la speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e dagli articoli da 19 a 26 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
Con riguardo a cooperativa fruente del contributo statale, che non abbia ancora provveduto alla stipula dei contratti individuali di mutuo edilizio, la domanda con cui il socio chieda l'accertamento dell'illegittima appropriazione da parte di altro socio di una porzione dell'immobile sociale destinata all'uso comune e la condanna al rilascio di tale porzione nonché alla demolizione delle opere ivi abusivamente realizzate, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo secondo la speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e dagli articoli da 19 a 26 del d.P.R. 3 maggio 1964, n. 655, per rientrare in quella del giudice ordinario, atteso che detta disciplina, secondo la testuale previsione del primo comma n. 1 del cit. art 131, è applicabile con riferimento alle controversie fra soci in quanto riguardino rapporti sociali, ossia rapporti che ineriscono alla realizzazione dello scopo sociale, nei quali non rientrano quelli ricollegabili al semplice godimento in base ad assegnazione delle unità immobiliari ovvero delle parti comuni dell'edificio sociale considerato anche che le controversie di cui al menzionato art. 131 primo comma n. 1, presuppongono la emanazione di provvedimenti da parte della cooperativa, essendo previsto per tali controversie dall'art. 26 del cit. d.P.R. n 655 del 1964 il ricorso alla commissione regionale di vigilanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato e che, inoltre, nella controversia tra soci (o anche tra i soci e la cooperativa) in cui vengano prospettati illeciti ricollegabili alle modalità di godimento delle unità immobiliari oggetto di assegnazione individuale ovvero delle parti comuni di edifici sociali non è ravvisabile l'interesse di carattere generale e pubblicistico che giustifica il controllo previsto dal citato art. 131 nei confronti di un soggetto privato quale la cooperativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)