Sez. 3, Sentenza n. 5905 del 28/12/1973 Ud. (dep. 07/09/1974) Rv. 127900 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - REATO ISTANTANEO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - PRESCRIZIONE - REATO ISTANTANEO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DEFINITIVITA DELL'ACCERTAMENTO.*
Il reato di omessa dichiarazione dei redditi soggetti ad imposte dirette e istantaneo e si consuma con la scadenza del termine perentorio in cui avrebbe dovuto presentarsi la dichiarazione. La prescrizione, pero, non decorre dal giorno della consumazione, in quanto, ai sensi dell'art 21, comma ultimo, legge 2 gennaio 1929, n 4, nei reati previsti dalle leggi sui Tributi diretti l'Azione penale non puo avere corso se non e divenuto definitivo l'accertamento dell'imposta con l'esaurimento della fase amministrativa ed eventualmente di quella giudiziaria. (Conf 126750, 126091, anno 1974; 124935, 123750, 123146, anno 1973; 121973, anno 1972; 119004, 118660, anno 1971; 110933, anno 1969; 109193, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)