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Sez. 3, Sentenza n. 430 del 22/10/1973 Ud. (dep. 17/01/1974) Rv. 088607 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNCIA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/88607-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNCIA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La contravvenzione di omessa dichiarazione dei redditi e reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma con la scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge per la presentazione della denuncia. Il corso della prescrizione, tuttavia, non decorre dal giorno della consumazione, ma da quello dell'accertamento definitivo del debito di imposta che segna il momento in cui puo avere inizio l'Azione penale. (Conf 128115; (Conf 127903; (Conf 127900; (Conf 127166; (Conf 127163).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 16, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 22, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)