Sez. 1, Sentenza n. 3810 del 02/05/1997 (Rv. 504036 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Fase di giudizio di ammissibilità - Declaratoria - Presupposti - Non manifesta infondatezza della domanda - Conseguenze - Mancata ammissione di prova per testi su fatti escludenti rapporti sessuali all'epoca del concepimento - Pronunzia di ammissibilità - Legittimità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
La pronunzia di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturali postula solo il riscontro di circostanze che la facciano apparire giustificata mentre la valutazione della sua fondatezza è rimessa al successivo giudizio di merito. Pertanto sulla legittimità di tale pronunzia non influisce negativamente la mancata ammissione di una prova per testi su circostanza escludente la possibilità di rapporti sessuali all'epoca del concepimento, giacché l'efficacia probatoria di un elemento processuale nonché la prevalenza dello stesso sugli altri elementi processuali costituisce una valutazione riservata al giudice chiamato successivamente a decidere sulla fondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)