Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 27/03/1998 (Rv. 514016 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio ex art. 274 cod. civ. - Oggetto - Carattere sommario della cognizione - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di giudizio ex art. 274 cod. civ. circa l'ammissibilità dell'azione giudiziale di paternità o maternità naturale, il concorso di specifiche circostanze tali da far apparire "giustificata" l'azione, rappresenta profilo concettuale diverso da quello relativo alla ricorrenza di elementi valutativi (prove, sia pure per presunzioni) che facciano apparire "fondata" l'azione stessa. Infatti, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'azione, si rende necessaria e sufficiente una valutazione di tipo "prognostico" o "probabilistico", che valga a fondare la sussistenza del "fumus" in ordine alla paternità o maternità reclamata, con riscontro - quindi - di non manifesta infondatezza della domanda e con onere di dimostrazione, nel giudizio di merito, dell'idoneità degli elementi offerti a stabilire un collegamento con l'asserito concepimento del figlio naturale. Ciò ha riflesso - naturalmente - anche in ordine alle valutazioni che il giudice è tenuto a compiere ed alla conseguente portata della motivazione della sentenza, la quale non deve condursi già alla valutazione del rilievo probatorio vero e proprio, degli elementi conferiti dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)