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Sez. 2, Sentenza n. 46626 del 20/11/2009 Cc. (dep. 03/12/2009) Rv. 245466 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Riduzione del pignoramento - Necessità.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245466-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Il giudice che dispone il sequestro conservativo deve valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare del debito, dovendo ritenersi applicabile anche nel procedimento penale l'art. 496 cod. proc. civ., che consente al giudice, ove risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito, la riduzione del pignoramento. (La Corte ha anche precisato che spetta all'interessato che denunci la sproporzione dare la prova del proprio assunto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)