Sez. 6, Sentenza n. 2033 del 22/05/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 209111 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Possibilità di chiedere il sequestro nei limiti in cui i beni possono essere sottoposti a pignoramento - Valutazione del superamento del limite della impignorabilità esclusivamente in fase di esecuzione del pignoramento - Esclusione - Valutazione del superamento del limite della impignorabilità da parte del giudice che emette il provvedimento e del tribunale in sede di riesame - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo delle somme dovute a titolo di retribuzione è ammissibile la richiesta di riesame motivata dalla insequestrabilità dei quattro quinti delle somme dovute a tale titolo non potendosi ritenere che il limite posto all'efficacia del sequestro debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva. Sarebbe infatti del tutto irragionevole prevedere, come letteralmente risulta dal primo comma dell'art,. 316 cod. proc. pen., che il pubblico ministero possa chiedere il sequestro dei beni "soltanto nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento" e non riconoscere al Gip (o comunque al giudice indicato dall'art. 317 cod. proc. pen.) prima, e al tribunale in sede di riesame poi, il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)