Sez. 5 - , Ordinanza n. 2231 del 30/01/2018 (Rv. 646704 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | - Impugnazione dell'avviso di rettifica da parte di uno soltanto dei coobbligati - Accertamento giudiziale di una minor base imponibile - Invocabilità della sentenza da parte dell'altro coobbligato - Ammissibilità - Omessa impugnazione dell'avviso di rettifica - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
L'acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell'atto fosse inferiore a quello reale, può - impugnando il suddetto avviso di liquidazione - opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l'acquirente), anche se non abbia impugnato l'avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorché egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata per aver ritenuto spontaneo il pagamento di una cartella effettuato, solo all'atto della sua ricezione, allo scopo di evitare l'esecuzione forzata ed accompagnato dalla contestuale impugnazione della cartella medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)