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Sez. 5, Sentenza n. 7334 del 19/03/2008 (Rv. 602729 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di registro - Impugnazione dell'avviso di rettifica da parte dell'alienante - Accertamento giudiziale di una minor base imponibile - Invocabilità del giudicato da parte dell'acquirente - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602729-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

L'acquirente di un immobile, al quale sia stato notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro, sul presupposto che il valore dichiarato nell'atto fosse inferiore a quello reale, può - impugnando il suddetto avviso di liquidazione - opporre all'erario il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore (coobbligato in solido con l'acquirente), anche se non abbia impugnato l'avviso di rettifica propedeutico a quello di liquidazione, ed ancorchè egli abbia pagato la pretesa imposta non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, solo in quest’ultimo caso essendo irripetibile quanto versato

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)