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Sez. L, Sentenza n. 1817 del 19/03/1980 (Rv. 405417 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - APPLICAZIONE SULLA RELATIVA TESSERA - RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA AL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - PROVA INDIZIARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405417-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - APPLICAZIONE SULLA RELATIVA TESSERA - RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA AL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - PROVA INDIZIARIA - AMMISSIBILITA.*

Poiche a norma dell'art 42 del RD 28 agosto 1924 n 1422 la tessera assicurativa comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi da assolvere mediante applicazione delle relative Marche sulla tessera stessa deve essere restituita al lavoratore al momento della cessazione del servizio, il datore di lavoro - una volta fornita la prova della restituzione della tessera, anche a mezzo di presunzioni - puo dare la prova dell'adempimento dell'obbligazione contributiva con qualsiasi mezzo, anche presuntivo, in base al disposto dell'art 2727 cod civ, in difetto di una esplicita norma contraria, dal momento che tale prova non puo piu essere fornita mediante l'esibizione del documento del quale il datore di lavoro non ha piu la disponibilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)