Sez. L, Sentenza n. 5035 del 04/04/2001 (Rv. 545580 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | A mezzo "marche" da applicare sulle tessere assicurative dei lavoratori - Assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro - Condizioni - Prova dell'adempimento - Utilizzazione di ogni mezzo in caso di smarrimento o distruzione della documentazione per forza maggiore - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Secondo il sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo "marche" assicurative (di cui al regio decreto n. 1422 del 1924 e alla legge n. 218 del 1952) l'obbligo assicurativo del datore di lavoro può dirsi assolto con l'acquisto delle marche e la loro applicazione sulle tessere dei lavoratori; la prova del relativo adempimento, normalmente fornita tramite la produzione delle copie delle suddette tessere ovvero delle ricevute della loro spedizione all'INPS, in caso di distruzione o smarrimento della suddetta documentazione per un caso di forza maggiore può essere data con qualsiasi altro mezzo e, quindi, anche in via presuntiva. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva esaminato e valutato la prova testimoniale e la prova presuntiva offerte da un datore di lavoro di Pondera al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo in riferimento al periodo nel quale la zona era stata colpita da una alluvione che aveva determinato lo smarrimento della relativa documentazione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 42, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 44, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 47, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 52, Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)