Sez. 4, Sentenza n. 37992 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008) Rv. 241027 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Posizione di garanzia nei confronti del paziente - Sussistenza - Paziente medico - Attenuazione degli obblighi del medico curante - Esclusione.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
Il medico è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alle sue cure, che non può ritenersi in alcun modo ridimensionata dall'eventualità che in concreto il paziente sia a sua volta un medico e che il medesimo abbia cercato di influenzare il collega sulla diagnosi da adottare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)