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Sez. 4, Sentenza n. 46586 del 28/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230598 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Medici operanti in una struttura sanitaria pubblica - Posizione di garanzia - Individuazione - Esistenza di un rapporto sul piano terapeutico con il paziente.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230598-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In materia di responsabilità professionale del medico operante in una struttura pubblica, è sufficiente che si instauri un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest'ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva, cioè quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)