Sez. 4, Sentenza n. 46586 del 28/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230598 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Medici operanti in una struttura sanitaria pubblica - Posizione di garanzia - Individuazione - Esistenza di un rapporto sul piano terapeutico con il paziente.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In materia di responsabilità professionale del medico operante in una struttura pubblica, è sufficiente che si instauri un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest'ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva, cioè quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)