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Sez. 5, Sentenza n. 560 del 12/01/2007 (Rv. 594754 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Contenuto - Componenti negative del reddito - Esclusione - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Condizioni - Idoneità del maggior imponibile dichiarato a determinare la chiusura della lite - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594754-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dall'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il contribuente non può utilizzare la dichiarazione integrativa per far valere spese, detrazioni o altre componenti negative non riportate nell'originaria denuncia dei redditi, potendo soltanto aumentare l'imponibile nella misura da lui ritenuta congrua: conseguentemente, ai fini dell'estinzione del processo, la commissione tributaria non può tener conto dei maggiori costi eventualmente denunciati dal contribuente con la dichiarazione integrativa, ma solo del nuovo imponibile nella stessa dichiarato, dovendo limitarsi a verificare se lo stesso sia o meno sufficiente a comportare la chiusura della lite, ed in caso negativo a disporre la prosecuzione del processo per l'eventuale differenza non coperta da detto imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)