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Sez. 5, Sentenza n. 13662 del 18/09/2002 (Rv. 557456 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto in tema di IVA dall'art. 50 della legge n. 413 del 1991 - Possibilità di detrazione delle imposte non esposte nella dichiarazione originaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557456-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono ai sensi della legge n. 413 del 1991, la previsione contenuta nell'art. 50, il quale stabilisce espressamente che, attraverso la dichiarazione integrativa in tema di IVA, non è possibile esporre detrazioni d'imposta non comprese nella dichiarazione originaria, trova il suo fondamento in elementari ragioni pratiche costituite dal fatto che la detraibilità dell'IVA è assoggettata ad un complesso di registrazioni documentali che devono consentire adeguate verifiche incrociate, non possibili - senza particolari difficoltà - a seguito di dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)