Sez. 2, Sentenza n. 909 del 05/03/1977 (Rv. 384514 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Se e vero che il compito di interpretare le domande giudiziali e dalla legge demandato al giudice del merito, tuttavia l'ampio potere al medesimo concesso in materia trova un duplice ordine di limitazioni: il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il divieto di sostituire d'ufficio un'Azione diversa a quella proposta. Per stabilire, poi, cio che in realta e stato chiesto dalla parte, il giudice non puo limitarsi a considerare soltanto il contenuto formale delle conclusioni, ma deve portare il suo esame sull'intero contesto dell'atto che le conclusioni contiene, al fine di desumerne la sostanziale portata. L'inosservanza delle anzidette regole puo determinare veri e propri errores in procedendo, sindacabili in Sede di legittimita. (V 3697/68, mass n 337520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)