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Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 19/01/2016 Cc. (dep. 04/02/2016) Rv. 266234 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Captazioni eseguite ex art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Utilizzabilità per avanzare richieste di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266234-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la richiesta di autorizzazione può legittimamente fondarsi sui risultati dell'attività captativa eseguita ex art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest'ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)