Sez. 5, Sentenza n. 4977 del 18/08/1998 Cc. (dep. 29/10/1998) Rv. 211620 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Preventive - Ex art. 25 ter D.L. n. 306 del 1992 - Utilizzabilità - Come "notitiae criminis" - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, le intercettazioni preventive previste dall'art. 25 del d. Lgs. N. 306 del 1992 convertito nella Legge n. 356 del 1992 sono utilizzabili, ai fini della fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, come valide notizie di reato sulla cui base iniziare un'attività di indagine, e, dunque, come indizi sufficienti al fine di disporre le intercettazioni ambientali, sempreché queste riguardino delitti di cui all'art. 51 terzo comma bis del cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 25 lett. T CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 25 lett. T, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)