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Sez. 5, Sentenza n. 10835 del 28/06/2012 (Rv. 623223 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Modalità di diffusione del messaggio pubblicitario - Base di calcolo dell'imposta - Intera superficie dell'impianto - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623223-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la legge distingue tra diffusione del messaggio pubblicitario effettuata direttamente dall'interessato e senza apposite strutture adibite a tal fine, e diffusione del messaggio pubblicitario effettuata dall'interessato o da terzi mediante dette strutture, avvalendosi quindi di impianti. In questo secondo caso, la base di calcolo del tributo è costituita dall'intera superficie dell'impianto, a norma dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che, in linea con un'interpretazione conforme al principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., deve essere individuata in quella potenzialmente utilizzabile per i messaggi, con esclusione della parte inidonea a tale uso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)