Sez. 5, Sentenza n. 22572 del 08/09/2008 (Rv. 605094 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Imposta comunale sulla pubblicità - Disciplina ex d.lgs. n. 507 del 1993 - Disciplina previgente ex d.P.R. n. 639 del 1972 - Presupposto d'imposta - Messaggio con un numero indeterminato di destinatari - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con la precedente disciplina ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, le targhe e le insegne sarebbero state di per sè stesse considerate mezzi pubblicitari e, pertanto, assoggettate a tributo, mentre con la vigente normativa ex d.lgs 15 novembre 1993, n. 507, lo sono solo le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi; con la conseguenza che il presupposto d'imponibilità, di cui all'art. 5 del d.P.R. richiamato, va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato (nella specie è stata ritenuta soggetta ad imposta la targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)