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Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/07/1968 (Rv. 334713 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE- ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334713-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE- ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La revoca della pensione di invalidita (art 10 cpv RDL 14 aprile 1939, n. 636)e subordinata alla condizione del riacquisto della capacita di guadagno per miglioramento delle condizioni fisiopsichiche del pensionato e conseguente riadattamento funzionale. Ai fini della revoca predetta e pertanto necessario confrontare le condizioni del soggetto al momento della concessione della pensione con quelle sussistenti al momento nel quale la revoca dovrebbe essere disposta, per stabilire se, tenute presenti le due situazioni, gli esiti della malattia si siano attenuati in misura tale da comportare il riacquisto della capacita di guadagno non e invece sufficiente il solo accertamento di non invalidita al momento della revoca. Tale accertamento, poiche attiene al giudizio di merito, non e sindacabile in Sede di legittimita, salvo che non congruamente e correttamente motivato.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)