Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 03/10/1970 (Rv. 347755 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESTREMI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - ESTREMI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il recupero della capacita di guadagno, che legittima la revoca della pensione d'invalidita, puo dipendere sia da un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, sia da un proficuo e non usurante suo reinserimento nel campo del lavoro, con prestazione di una normale attivita lavorativa confacente alle sue attitudini e con un'adeguata remunerazione. Nel caso di assunzione al lavoro di un invalido in quota obbligatoria occorre, quindi, accertare, ai fini della revoca della pensione di invalidita, quali siano le sue concrete possibilita d'impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale accertamento attiene al giudizio di merito ed e insindacabile, in Sede di legittimita, il relativo apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato. (V 2367'68, mass n 334713).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)