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Sez. L, Sentenza n. 3204 del 10/05/1983 (Rv. 428111 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - NATURA DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428111-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA - NATURA DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

I consorzi di bonifica di cui al R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (costituiti, fra i proprietari interessati, per l'esecuzione, la manutenzione e l'Esercizio di opere di bonifica nonché delle altre opere di interesse comune a più fondi o di interesse particolare ad uno di essi) svolgono - avendo natura di enti pubblici economici - un'attività qualificabile come imprenditoriale, dal che consegue l'applicabilità a tali enti delle norme dello statuto dei lavoratori e, in particolare, dell'art. 18 di esso, nei limiti dei requisiti dimensionali (numero dei dipendenti occupati) stabiliti dal successivo art. 35.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)